La normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per gli Operatori Professionali in Oro

 

Il decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017 estende le novità antiriciclaggio agli Operatori Professionali in Oro.

 

Tra le novità: rafforzati gli obblighi di adeguata verifica della clientela, riformulazione delle norme per la conservazione dei dati, nuove disposizioni in materia sanzionatoria.

 

Ecco le novità antiriciclaggio per gli Operatori Professionali in Oro

 

Segnalazione delle operazioni sospette

Il decreto conferma l'obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette cui gli Operatori Professionali in Oro erano già tenuti dall'articolo 41 del decreto legislativo 231/2007.

L'obbligo impone di segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria - UIF - le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”, secondo gli indici di anomalia previsti dal Ministero dell'Interno con Decreto del 27 febbraio 2011.

 

Adeguata verifica della clientela e Liste PEP

Viene esteso anche agli Operatori Professionali in Oro l’obbligo di adeguata verifica della clientela in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo ed in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di importo pari o superiore a 15.000 euro.

L'operatore procede, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile e quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione

Viene rafforzata, inoltre, l’adeguata verifica per le persone politicamente esposte (PEP) di cui è ampliato il perimetro.

 

Applicazione di un approccio basato sul rischio

Alla pari degli altri operatori finanziari, gli Operatori Professionali in Oro sono tenuti ad adottare misure antiriciclaggio e antiterrorismo proporzionali al rischio.

 

Nuove modalità di attuazione degli obblighi di registrazione e conservazione

La legge impone che gli Operatori Professionali in Oro debbano conservare i dati e le informazioni acquisite nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

La legge abroga l’obbligo di registrazione mediante alimentazione dell’Archivio Unico Informatico, stabilendo, invece, che “per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo [...] le Autorità di vigilanza di settore possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati"

 

Sanzioni penali

È prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e multe da 10.000 a 30.000 euro nei confronti di chi, in occasione dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, “utilizza” dati e informazioni falsi relativi al cliente.

 

Sanzioni amministrative

Sanzioni da 2.000 a 50.000 euro per i soggetti obbligati che violino gli obblighi di adeguata verifica o gli obblighi di conservazione.