La normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i Compro Oro

 

Il 25 maggio 2017 è stato approvato il decreto legislativo n. 92 che regolamenta gli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo per gli operatori Compro Oro.

 

Tra le novità: registrazione all'OAM, conto corrente dedicato, identificazione della clientela, conservazione dei dati e limitazioni nell'uso del contante.

 

Ecco le novità antiriciclaggio per i Compro Oro

 

Segnalazione delle operazioni sospette

Il decreto conferma l'obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette cui i compro oro erano già tenuti dall'articolo 41 del decreto legislativo 231/2007.

L'obbligo impone di segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria - UIF - le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”, secondo gli indici di anomalia previsti dal Ministero dell'Interno con Decreto del 27 febbraio 2011.

 

Il registro presso l’OAM

Viene istituito il registro degli operatori compro oro presso l’OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori.

Gli operatori dovranno inviare all’OAM, in formato elettronico e attraverso canali telematici, i dati richiesti, comprensivi degli estremi della licenza autorizzativa e del conto corrente dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite per le operazioni di compro oro.

 

Conto corrente dedicato e limitazioni all’uso del contante

Diventa obbligatorio comunicare, in sede di iscrizione all’OAM, il numero di Conto corrente dedicato alle transazioni di denaro per le operazioni di compravendita di oro.

Si abbassa, inoltre, la soglia per l'uso del contante da 3.000 a 500 Euro.

 

Identificazione clientela

Al momento della compravendita degli oggetti preziosi, il Compro Oro è tenuto all'acquisizione e alla verifica dei dati del cliente e dell'oggetto venduto/acquistato.

 

Registro e conservazione delle Operazioni

Tutte le operazioni di compravendita di oro e oggetti preziosi sono annotate giornalmente in un apposito registro.

I dati contenuti nel registro devono essere conservati per dieci anni e, su richiesta, resi disponibili agli organi inquirenti.

 

Le Sanzioni

Aspre sanzioni amministrative (da mille a 50mila euro per ogni singola violazione) per ogni “dimenticanza” burocratica del compro oro e, soprattutto, per la mancata segnalazione di operazioni sospette.